Circolazione limitata per i veicoli più inquinanti 2018-2019 Comune di Verona

Entra in vigore lunedì 1 ottobre 2018 su tutto il territorio comunale
il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti
Ordinanza n.55 del 26 settembre 2018
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Mezzi destinatari del divieto |
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Periodo di limitazione dal 1 ottobre 2018 fino al 31 marzo 2019 escluse giornate festive infrasettimanali |
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Giorni e orari le limitazioni alla circolazione si applicano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 |
Dove non si può circolare
Le disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, con le eccezioni sotto riportate.
Dove si può circolare
E' consentita la circolazione esclusivamente sui seguenti tratti stradali:
- Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud)
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Tangenziale Sud (dal raccordo del casello autostradale di Verona Est sino a quello del casello di Verona Nord)
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tratti autostradali ricadenti in territorio comunale
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itinerario verso la Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, casello Autostradale di Verona Sud, viale delle Nazioni, largo del Perlar, viale del Lavoro fino al piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compresa l’area di parcheggio di via Scopoli
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itinerario verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: casello autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio (in andata e ritorno)
Chiunque vìoli le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 120/2010 “Diposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 164 euro a 664 euro.
Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.
Chiunque vìoli le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
Misure emergenziali: livelli allerta 1 e 2
Consulta il bollettino livelli di allerta PM10 di Arpav
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Livello di allerta 1 - arancio |
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A partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo.
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Prevede invece il divieto di utilizzare di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle |
Livello di allerta 2 - rosso
Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3, sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti,
A partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo.
Prevede anche il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle
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Sono escluse dal divieto, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli:
- veicoli ad emissione nulla, cioè con motore elettrico
- veicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico
- veicoli alimentati a g.p.l. o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo g.p.l. o gas metano
- autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente
- veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari
- veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
- veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine
- veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all’estero
- veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato
- veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto
- veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione
- veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri) dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio
- veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell’arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione
- veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno tre persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a due posti
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario
- veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori
- autoveicoli o motoveicoli d’epoca e d’interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni
- veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio
- veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione
- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso a associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio
- veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi
- veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
- veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme
- veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione
- veicoli partecipanti ai cortei del carnevale
- veicoli condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età
- veicoli condotti da persone con ISEE pari o inferiore a 16.700 Euro, muniti dell'attestato ISEE in corso di validità
- veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio
- veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall’art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall’art 54 lett. f), g), n) del Codice della Strada
- veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale-casa.